Art. 1
In vigore dal 29 lug 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-rd-1