Accordo

Art. 23

In vigore dal 29 lug 1988
. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo resterà in vigore per un anno e sarà automaticamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Mosca, il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana dell'Unione delle Repubbliche C. Signorile socialiste sovietiche Yu. Sukhin Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-23

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