Art. 15
Accordo

Art. 15

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In vigore dal 29 lug 1988
. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilità civile per i danni da esso eventualmente causati.
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