Accordo
Art. 17
17 / 23In vigore dal 29 lug 1988
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Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono regolate dal presente Accordo nonché dagli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti, verranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-08;293#art-a-17