Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 29 lug 1988
. 1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti. 2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonché i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.
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