Convenzione

Art. 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 26 mar 1987
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Norvegia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Norvegia, ma l'ammontare delle deduzioni non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. a) Se un residente della Norvegia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), esenta da imposta tale reddito o patrimonio ma può, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte rimanente di reddito o di patrimonio di detta persona, applicare l'aliquota di imposizione che sarebbe stata applicabile qualora il reddito o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale esenzione; b) se un residente della Norvegia possiede redditi che, in virtù delle disposizioni degli , sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da detto altro Stato contraente. 4. Se un residente di uno Stato contraente realizza utili di capitali di cui al paragrafo 5 dell', che sono imponibili nell'altro stato contraente, quest'altro Stato accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da questo altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-24

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo