Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 26 mar 1987
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Norvegia le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti;
e
l'imposta sui marittimi (qui di seguito indicate quali "imposta norvegese").
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
e
3 - l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-2