Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 26 mar 1987
CONVENZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-1