Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 26 mar 1987
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta, in detto primo Stato contraente, per i redditi derivanti da tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-20

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PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo