Convenzione
Art. 23
PATRIMONIO
In vigore dal 26 mar 1987
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all', posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in questo altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata da un residente di uno Stato contraente per l'esercizio nell'altro Stato contraente di una professione indipendente, è imponibile in questo altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché da beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4 Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-23