Convenzione

Art. 28

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

In vigore dal 26 mar 1987
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-28

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FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo