Art. 28 · FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI
Convenzione

Art. 28

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FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

In vigore dal 26 mar 1987
FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-28