Convenzione
Art. 29
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLE IMPOSTE PRELEVATE ALLA FONTE
In vigore dal 26 mar 1987
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLE IMPOSTE PRELEVATE ALLA FONTE
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell', altre modalità di applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-29