Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 26 mar 1987
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e, dopo tale periodo, indefinitivamente, ma potrà essere denunciata da parte di uno degli Stati contraenti alla fine del periodo quinquennale o in un qualsiasi momento successivo, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi; in tale caso la Convenzione cesserà di aver effetto dal 1 gennaio successivo allo scadere del periodo di sei mesi. In caso di denuncia, l'operatività della Convenzione sarà limitata: con riferimento alle imposte annuali sul reddito, alle imposte applicabili ai redditi realizzati nell'anno della denuncia o in qualsiasi periodo contabile che termina nel corso di tale anno; con riferimento alle imposte sul patrimonio, all'imposizione sul patrimonio fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia, o all'ultimo giorno del periodo contabile che termina nell'anno della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 17 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno di Norvegia Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-31

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