Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 26 mar 1987
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi contabili che terminano nel corso di tale anno) nel quale la Convenzione è firmata. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati Contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare nel quale è firmata la Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata. 4. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto 1961, cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia ad applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-30

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