Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 26 mar 1987
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli, precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-22