Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 26 mar 1987
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-21