Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 26 mar 1987
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività stesse sono esercitate.
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