Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 26 mar 1987
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo