Art. 8
LEGGE 6 giugno 1986, n. 251
In vigore dal 27 giu 1986
L'albo deve essere comunicato alla cancelleria della corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il collegio, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.
Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.
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