Art. 15
LEGGE 6 giugno 1986, n. 251
In vigore dal 5 apr 1991
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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