Art. 10
LEGGE 6 giugno 1986, n. 251
In vigore dal 27 giu 1986
Chi è stato radiato dall'albo può chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.
Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.
Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'albo può essere chiesta solo dopo che siano trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.
Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.
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