Art. 14

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 8 mag 2010
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro della giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge. (1)
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