Art. 11

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 21 ago 2014
1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari , nonchè le opere di trasformazione e miglioramento fondiario. d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari; e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario; f) la rilevazione dei dati statistici; g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici; m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati; n) le attribuzioni derivanti da altre leggi; o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
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