Art. 6

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 8 mag 2010
1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale . 1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. 2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza o di domicilio professionale ; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui è avvenuta. 3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.
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