Art. 2

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 8 mag 2010
1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale. 2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonchè il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni. 3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 4. Il Ministro della giustizia , su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. 5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro della giustizia può disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.
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