La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all', spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell' del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251#art-1
In sintesi
Per ottenere il titolo di agrotecnico ed esercitare la professione occorre possedere il diploma di maturità di agrotecnico, aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione ed essere iscritti all'apposito albo professionale. All'esame di abilitazione possono accedere coloro che hanno completato un tirocinio biennale, un contratto di formazione e lavoro biennale, tre anni di lavoro subordinato con mansioni tecniche attinenti, oppure un diploma biennale di scuola a fini speciali. La sola abilitazione senza iscrizione all'albo non consente di utilizzare il titolo professionale. Il consiglio del collegio nazionale stabilisce le direttive per la pratica e la tenuta dei registri.
Perché esiste questa norma
La norma definisce i requisiti necessari per ottenere e utilizzare il titolo professionale di agrotecnico, regolando l'accesso all'abilitazione e l'obbligo di iscrizione all'albo.
A chi si applica
Si applica a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità di agrotecnico e intendono abilitarsi e iscriversi all'albo per svolgere la professione, nonché ai collegi provinciali e nazionali degli agrotecnici.
Esempio pratico
Un diplomato presso un istituto professionale per l'agricoltura svolge due anni di pratica presso lo studio di un agronomo iscritto da oltre tre anni al proprio albo. Successivamente supera l'esame di Stato di abilitazione e richiede l'iscrizione all'albo professionale per poter utilizzare formalmente il titolo ed esercitare.
Adempimenti e conseguenze
Per l'uso del titolo e l'esercizio dell'attività è obbligatorio superare l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale; in mancanza di iscrizione all'albo, l'abilitazione non dà diritto all'uso del titolo professionale.
Domande frequenti
Basta superare l'esame di Stato per usare il titolo di agrotecnico?No, il conseguimento dell'abilitazione professionale non dà diritto all'uso del titolo se non è accompagnato dall'effettiva iscrizione all'albo professionale.
Chi può svolgere la funzione di dominus per il tirocinio biennale?Il tirocinio può essere svolto presso un agrotecnico, un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali, purché iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio.
Quale esperienza lavorativa subordinata consente di accedere all'esame di Stato?È richiesto aver prestato per almeno tre anni attività tecnica subordinata con mansioni proprie del diploma di agrotecnico, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale.