Art. 5

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 8 mag 2010
Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; b) godere dei diritti civili; c) essere in possesso del diploma di agrotecnico; d) essere residente o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti; e) avere conseguito l'abilitazione professionale; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
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