Art. 5
LEGGE 6 giugno 1986, n. 251
In vigore dal 8 mag 2010
Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'albo.
Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea
ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente
o avere il domicilio professionale
nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Storico versioni
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