Art. 7

LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

In vigore dal 5 apr 1991
L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro. Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego . Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio . Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione. Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.
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