Protocollo N. 1Titolo II

Art. 21

In vigore dal 30 mar 1986
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all', paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, un esemplare è rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo