Art. 21
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 21

315 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all', paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, un esemplare è rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
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