Protocollo N. 1Titolo II

Art. 20

In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l', paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato. 2. L'ufficio doganale interessato può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che è rilasciata alle condizioni di cui all', ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticità e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.
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Art. 20 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo