Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell', paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all', paragrafo 3:
- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE",
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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