Protocollo N. 1Titolo II

Art. 18

In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell', paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all', paragrafo 3: - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi. 2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo