Art. 18
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 18

312 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell', paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all', paragrafo 3: - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi. 2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-18