Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 30 mar 1986
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-19