Protocollo N. 1Titolo II

Art. 14

In vigore dal 30 mar 1986
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo