Protocollo N. 1Titolo II

Art. 16

In vigore dal 30 mar 1986
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purchè non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantità, non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU. se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo