Art. 14
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 14

308 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-14