Protocollo N. 1›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-22