Protocollo N. 1Titolo II

Art. 27

In vigore dal 30 mar 1986
Conformemente al disposto dell' della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo