Art. 27
Protocollo N. 1Titolo II

Art. 27

321 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Conformemente al disposto dell' della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
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