Protocollo N. 1Titolo II

Art. 30

In vigore dal 30 mar 1986
1. Il Comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 11. 2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività; c) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto: a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato interessato e delle sue difficoltà. 5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati o di paesi in sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purchè possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati interessati supera il 60% del valore del prodotto finito, purchè la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima. 7. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre tre mesi dal momento in cui la Comunità è stata adita. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito. 8. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è stabilito dal Comitato e che sarà di norma di tre anni. Questo periodo può essere portato ad un massimo di cinque anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessità di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACI interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga. c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo