Protocollo N. 2›Titolo II
Art. 1
In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
LE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:
Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-2