Protocollo N. 3

Art. 1

In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all' della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-3

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo