Protocollo N. 3
Art. 3
In vigore dal 30 mar 1986
1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all', espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall', paragrafo 1, sono i seguenti:
Barbados 49.300
Figi 163.600
Giamaica 118.300
Guyana 157.700
Kenya 5.000
Madagascar 10.000
Malawi 20.000
Maurizio 487.200
Repubblica popolare del Congo 10.000
Swaziland 116.400
Tanzania 10.000
Trinidad e Tobago 69.000
Uganda 5.000
2. Fermo restando l', tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:
Barbados 29.600
Figi 25.600
Giamaica 83.800
Guyana 29.600
Madagascar 2.000
Maurizio 65.300
Swaziland 19.700
Trinidad e Tobago 54.200.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-3-3