Art. 3
Protocollo N. 3

Art. 3

333 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all', espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall', paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49.300 Figi 163.600 Giamaica 118.300 Guyana 157.700 Kenya 5.000 Madagascar 10.000 Malawi 20.000 Maurizio 487.200 Repubblica popolare del Congo 10.000 Swaziland 116.400 Tanzania 10.000 Trinidad e Tobago 69.000 Uganda 5.000 2. Fermo restando l', tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29.600 Figi 25.600 Giamaica 83.800 Guyana 29.600 Madagascar 2.000 Maurizio 65.300 Swaziland 19.700 Trinidad e Tobago 54.200.
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