Protocollo N. 3

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1986
1. Fatto salvo l', eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all' sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2-3

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo