Protocollo N. 3

Art. 4

In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all', paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all', paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all', paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-4-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo