Art. 7
In vigore dal 1 mar 1986
All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è aggiunto il seguente comma:
"I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Storico versioni
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