Art. 4

In vigore dal 1 mar 1986
Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unità tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.
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Art. 4 Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE. — Testo vigente | Portale Normativo